IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. La Giunta Regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale possono trasformare posti dei rispettivi organici delle qualifiche funzionali dalla seconda all'ottava in posti a tempo parziale sino ad una percentuale massima del venti per cento dell'organico complessivo delle medesime qualifiche funzionali. Salvo quanto disposto dal successivo quarto comma ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due unita' a tempo parziale come specificato nell'allegato A). Il rapporto di impiego a tempo parziale non e' in ogni caso applicabile ai dipendenti che ricoprono funzioni che comportano direzione e coordinamento di strutture operative. 2. Ferma restando la percentuale massima di cui al precedente primo comma, la Giunta Regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale stabiliscono, secondo le rispettive competenze ed in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il contingente di dipendenti a tempo parziale necessario annualmente e le relative figure professionali. 3. Per effetto di quanto previsto dai commi che precedono i contingenti della quarta qualifica funzionale a tempo parziale e i totali parziali degli organici della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 febraio 1987, n. 10: "Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della Regione", sono abrogati. Il contingente della quarta qualifica funzionale della Giunta Regionale e' rappresentato da n. 401 posti; quello del Consiglio Regionale e' costituito da n. 55 posti. 4. In casi eccezionali e per motivate esigenze di servizio, la Giunta Regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio Regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono derogare al limite stabilito dal secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale", prevedendo che i rapporti individuali di lavoro a tempo parziale possano essere pari anche al trenta per cento o al settanta per cento della prestazione di lavoro prevista per il personale a tempo pieno. Anche in tal caso la somma delle frazioni di posto costituite dai rapporti a tempo parziale non puo' superare il limite dato dal numero dei posti a tempo pieno dell'organico. L'articolazione dell'orario di lavoro e' definita con il medesimo provvedimento di deroga. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 16 novembre 1989 GIOVENZANA (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota dell'11 novembre 1989 prot. n. 20202/2697). (Omissis).